DECRETO SUL GIOCO AZZARDO PATOLOGICO. INCENTIVI ALLA DISINSTALLAZIONE DELLE SLOT E DIVIETO PRELEVAMENTO CASH. ECCO GLI ULTIMI EMENDAMENTI APPROVATI
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La Commissione Affari Sociali della Camera ha proseguito ieri l’esame del progetto di legge in materia di contrasto al gioco patologico. Di seguito le ultime modifiche apportate al testo.
Al comma 1, sopprimere le parole:, che si alternano in modo da comparire con regolarità. 9. 1. Di Vita, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. I tagliandi delle lotterie istantanee devono in ogni caso riportare, su entrambi i lati e con dimensioni adeguate, e comunque tali da assicurarne l’immediata visibilità, almeno le seguenti diciture:
a) «Questo gioco nuoce alla salute»; b) «Questo gioco può provocare dipendenza»; c) «Questo gioco può ridurti in povertà»; d) «Questo gioco è vietato ai minori di 18 anni». 9. 2. Grillo, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero (nuova formulazione).
Al comma 1, dopo la parola: pubblicitaria aggiungere le seguenti: diretta e indiretta. 10. 2. Capone, Piccione.
Al comma 2, sostituire le parole: da 5.000 euro a 50.000 euro con le seguenti: da 100.000 euro a 500.000 euro.10. 5. Lenzi, Gelli, Capone.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1, se reiterata per tre volte, comporta la decadenza dalla concessione o dalle autorizzazioni. 10. 12. Basso, Quaranta, Sberna, Carnevali, Beni, Tullo, Cinzia Maria Fontana, Mariani, Giacobbe, Donati, Franco Bordo, Capone.
Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Incentivi alla rimozione degli apparecchi per il gioco d’azzardo).
1. Gli esercizi commerciali e i circoli privati che rimuovono dai propri locali gli apparecchi per il gioco lecito previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1941, n. 773, e successive modificazioni, installati precedentemente al 31 dicembre 2013, possono usufruire, per i due anni Pag. 222successivi alla rimozione, di un apposito indennizzo economico. 2. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentita l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, vengono stabilite l’entità e la modalità dell’indennizzo di cui al comma 1, nonché le procedure per effettuarne la richiesta. 10. 01. Beni, Capone, Piccione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. È vietata all’interno delle sale gioco e dei locali, di cui al comma 1 del presente articolo, l’installazione di sportelli per il prelievo automatico di contanti. 11. 12. Lorefice, Cecconi, Baroni, Dall’Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 5. In caso di condanna da parte del responsabile della sala giochi o del titolare dell’esercizio commerciale dove sono ubicati gli apparecchi, per mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, e della normativa vigente in materia, comporta l’inabilitazione all’attività commerciale per una durata da uno a cinque anni. 11. 23. Nicchi, Piazzoni, Aiello, Quaranta, Franco Bordo.
FONTE: JAMMA (05/06/2014)