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Poker. Fisco, Commissione Tributaria: non vanno dichiarate al fisco le somme versate dallo sponsor al giocatore a titolo di rimborso spese

 

Il giocatore di poker non deve dichiarare al fisco né le vincite conseguite partecipando a tornei di poker all’estero né i corrispettivi conseguiti da società per promuovere l’immagine della società e dei suoi prodotti se queste sono servite a coprire le spese di iscrizione al torneo.

 

Così si è espressa la Commissione Tributaria Reg. per la Campania in merito al ricorso promosso da un giocatore di poker contro l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava l’omessa dichiarazione di euro circa 14.000 euro ai fini dell’imposizione diretta in Italia corrispondenti a 3.633 di vincita a poker conseguite in Slovenia e 10.500 euro ricevuti per promuovere l’immagine di una società e dei suoi prodotti e servizi.

Il ricorrente eccepiva la violazione dei principi fondamentali dell’Unione Europea e precisamente del principio di uguaglianza in quanto l’ufficio avrebbe qualificato come redditi imponibili ai fini IRPEF le vincite conseguite in altri paesi senza tenere conto che esse già avevano subito una tassazione sostitutiva alla fonte presso i casinò esteri, mentre si escludeva da ulteriore imposizione diretta in Italia le vincite conseguite presso i casinò italiani, anche essi assoggettati ad imposta sostitutiva alla fonte.

In ordine al contratto stipulato con la società ‘sponsor’ il ricorrente lamentava di non aver mai ricevuto alcun corrispettivo ma soltanto un rimborso spese di 2.000 euro .

Nel 2015 sul caso si era espressa la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettando il ricorso. Secondo i giudici di primo grado, infatti, non sussisteva alcuna disparità di trattamento con i redditi della medesima natura conseguiti in Italia e sottoposti a ritenuta alla fonte nella minore misura stabilita dall’art. 30 i comma 2 del DPR n. 600/73 rispetto ad una potenziale imposizione del 43% secondo l’aliquota massima prevista per gli scaglioni IRPEF. La questione, pur apprezzata favorevolmente dalla Corte di Giustizia con la pronuncia del 22/10/2014 richiamata dal ricorrente, non assumeva alcun rilievo nella vicenda in esame in quanto risultava applicata l’aliquota del 23% e quindi, di fatto, conforme a quella prevista dall’art. 30, variabile tra il 20 ed il 25o/o.

In ordine ai corrispettivi versati dalla società ‘sponsor’… questi trovavano riscontro nelle informazioni rese dalla stessa società all’Amministrazione Finanziaria e costituivano esecuzione delle clausole del contratto stipulato dal contribuente per cui in tal modo dovevano essere qualificati i versamenti di danaro in favore del ricorrente e cioè redditi imponibili soggetti a tassazione.

 

La Commissione tributaria regionale ha ritenuto invece di accogliere l’appello del contribuente.

Per quanto riguarda la parte dell’avviso di accertamento all’esame relativa alla tassazione delle vincite conseguite all’estero e precisamente in Slovenia, il Collegio rileva che sul punto si è espressa la Corte di Giustizia dell’Unione Europea che con la sentenza del 22 ottobre 2014 ha espressamente sancito l’illegittimità dell’ipotesi di tassazione di vincite da giochi d’azzardo realizzate in case da gioco situate in stati membri, con esonero dal pagamento dei tributi per le vincite che provengano da case da gioco situate nel territorio dello Stato. Peraltro va considerato che l’attività in questione come può comportare vincite così può comportare perdite anche di importi significativi ed in tale contesto, alla luce del principio di cui all’art. 53 della Costituzione, secondo il quale tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva, non sarebbe legittimo tassare i proventi derivanti da gioco d’azzardo escludendo le perdite che possono derivare dagli stessi giochi. Diventa inevitabile pertanto, assoggettare le vincite in questione a ritenuta d’imposta e non al tributo progressivo tramite dichiarazione dei redditi, così come previsto dal legislatore nazionale e da quello sloveno.

Per quanto riguarda la contestazione relativa alla omessa dichiarazione della somma complessiva di euro 10.450,00 che sarebbe stata corrisposta al contribuente dalla società …sponsor in ragione del contratto stipulato, la Commissione rileva che se effettivamente la predetta società avesse versato delle somme al contribuente a titolo di corrispettivi avrebbe dovuto rilasciarne certificazione contabile o quanto meno produrne copia all’Agenzia delle Entrate quando questa ha chiesto conto dei pagamenti effettuati a favore del ricorrente.

Peraltro non appare possibile operare un recupero a tassazione esclusivamente sulla base di una email non certificata, senza data, non firmata né timbrata e perciò priva di qualunque valore certificativo. E comunque il predetto documento non appare idoneo a smontare o ” contraddire l’assunto del contribuente secondo il quale le somme indicate nella email non sono state corrisposte a titolo di corrispettivi bensì versate direttamente dalla società alle case da gioco a titolo di iscrizione ai rispettivi tornei di poker. Ed infatti l’art. 4 del contratto stipulato tra le parti prevede che “…si impegna a rimborsare a ……. un importo massimo di. ….” per cui non appare peregrino ipotizzare che le somme asseritamente pagate al contribuente non costituiscono danaro incassato ma danaro pagato ai casinò quali iscrizioni ai tornei di poker.

In effetti il contratto stipulato prevedeva la cessione dei diritti di immagine ed obblighi di fare in cambio dell’eventuale vincita conseguita dall’appellante a seguito della partecipazione ai tornei le cui spese correlate venivano sostenute direttamente dalla società. Una valutazione complessiva della vicenda porta alla verosimile conclusione che l’intera somma di euro 10.450,00 sia stata versata per pagare le iscrizioni ai tornei cui il giocatore doveva partecipare per contratto e che quindi non ha costituito un corrispettivo ma al massimo un mero rimborso di un costo.