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Bergamo. Il Tar accoglie ricorso contro il nuovo regolamento su giochi d’azzardo

 

Il Tar della Lombardia ha accolto il  ricorso contro il provvedimento che “disciplina degli orari di esercizio delle sale giochi, delle sale VLT, delle sale scommesse, degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita di denaro nonché degli orari di vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo” e la deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo, n. 71 Reg.34 Prop. Del del 6 giugno 2016, di approvazione del “Regolamento per la Prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo”.

 

Nello specifico per il Tribunale Amministrativo ” il 10eLotto e il Gratta&Vinci non sarebbero accumunabili agli altri descritti nei provvedimenti censurati ( slot e Vlt), per le stesse ragioni evidenziate dal TAR Veneto, nella sentenza n. 1016/16, in cui ben si chiarisce che Slotmachine e Videolottery appaiono più insidiosi, ad esempio delle scommesse ippiche e sportive, perché “implicano un contatto diretto ed esclusivo tra l’utente e la macchina senza alcuna intermediazione umana volta a disincentivare, per un normale meccanismo patologico legato al senso del pudore, l’ossessione del gioco, specie nella fase iniziale del processo di dipendenza patologica”.

In effetti, 10eLotto e Gratta&Vinci non presentano tale caratteristica, comune, invece, agli altri tipi di gioco d’azzardo elencati nel Regolamento comunale prima e nell’ordinanza comunale poi, così come ben diverse sono le condizioni ambientali che caratterizzano sale giochi e tabaccherie/ricevitorie (frequentate da utenza differenziata e presidiate dal controllo funzionale dell’esercente).

Ne discende, dunque, la disomogeneità di tali giochi rispetto a quelli che il Comune ha dichiaratamente inteso limitare, con la conseguenza che deve ravvisarsi, per questo profilo, una carenza di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Il ricorso appare altresì meritevole di positivo apprezzamento nella parte in cui tende ad evidenziare come i provvedimenti impugnati non possano trovare la loro ragion d’essere negli artt. 31 e 34 del d. l. 201/2011, in quanto tra le attività economiche dagli stessi disciplinati non possono rientrare le rivendite di tabacchi e, così, anche le ricevitorie. Non può essere condivisa, dunque, la difesa del Comune, nella parte in cui sostiene che l’applicabilità della restrizione oraria non potrebbe soffrire un diverso regime in ragione del soggetto autorizzante e del tipo di rapporto sottostante l’esercizio dell’attività di gioco (concessione/contratto).

L’autorizzazione conseguente alla concessione, da parte di AMD, dell’esercizio delle attività in regime di monopolio non appare, dunque, suscettibile di limitazioni da parte del Sindaco, in quanto il suo potere regolatorio incontra specificamente il limite dell’esclusione di tali attività da esso.

La illegittimità dell’ordinanza censurata e delle prescrizioni del Regolamento sotteso per le ragioni suddette, consente di prescindere dall’entrare nel merito della legittimità della previsione di sanzioni derivanti dalla violazione degli orari con essi fissati, che debbono ritenersi tamquam non esset, così come diviene del tutto superfluo indagare se il dato letterale delle disposizioni consenta di dedurre l’improbabile limitazione della loro applicazione ai soli siti collocati entro la fascia di 500 metri da siti sensibili”.

Scarica il testo della pronuncia a questo link