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Avvocato Generale Corte Eu : “ L’obbligo di autorizzazione di casinò per la gestione delle slot non costituisce una regola tecnica”

 

Una norma nazionale come l’obbligo di autorizzazione per la gestione di casinò previsto dalla normativa polacca sui giochi d’azzardo, non costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. E’ il giudizio espresso dall’Avvocato Generale della Corte di Giustizia europea Michal Bobekin riferimento alla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un Tribunale regionale polacco.

 

La vicenda si riferisce ad un procedimento che vede imputati i titolari di una impresa di gestione di slot a cui è stata addebitata appunto la gestione di apparecchi automatici (slot machine) presso bar senza autorizzazione. Nell’ambito della loro difesa, essi affermano che l’obbligo di autorizzazione costituisce una «regola tecnica» ai sensi della direttiva 98/34 che non è stata notificata alla Commissione. Pertanto, essa non poteva essere loro opposta dalle autorità polacche.

Il fatto che l’obbligo di autorizzazione non sia stato notificato alla Commissione non è in discussione. Nella sua questione, il giudice nazionale chiede chiarimenti quanto alle conseguenze della mancata notifica. Tuttavia, prima di esaminare tali conseguenze, deve essere affrontato un problema preliminare, vale a dire se l’obbligo di autorizzazione costituisca effettivamente una «regola tecnica». In caso di risposta negativa, non sussisterebbe infatti alcun obbligo di notifica.

Conformemente a quanto richiesto dalla Corte di giustizia, le conclusioni espresse dall’Avvocato Generale si limitano a un’analisi del problema preliminare e della questione generale che questo solleva, ossia in che misura i regimi di autorizzazione per taluni tipi di attività, vale a dire servizi, debbano essere considerati rientranti nell’obbligo di notifica per le «regole tecniche» applicabile ai prodotti, vale a dire alle merci.

“Ritengo sia evidente che l’obbligo di autorizzazione e la restrizione relativa all’ubicazione hanno ambiti di applicazione e funzioni diversi e non possono essere semplicemente trattati entrambi come «regole tecniche» in ragione di un presunto «stretto legame» tra di loro” osserva l’Avvocato Generale “La preoccupazione principale della Commissione in relazione all’obbligo di autorizzazione è che esso fa espresso riferimento alla restrizione relativa all’ubicazione, tramite l’espressione «per la gestione di casinò». Tuttavia, non mi è chiaro se tale espressione comporti la presenta di ulteriori limitazioni geografiche o di altro tipo nell’ambito dell’obbligo di autorizzazione, che vadano oltre quanto previsto dalla restrizione relativa all’ubicazione. In definitiva, si tratta di una questione di interpretazione del diritto nazionale da lasciare al giudice nazionale . Senza anticipare tale interpretazione, qualora il giudice nazionale dovesse concludere che l’espressione «per la gestione di casinò» non impone limitazioni ulteriori rispetto alla restrizione relativa all’ubicazione, l’obbligo di autorizzazione non dovrebbe essere considerato una «regola tecnica». Lo scopo dell’obbligo di notifica di cui alla direttiva 98/34 è «salvaguardare, mediante un controllo previo, la libera circolazione delle merci» , vale a dire consentire un esame ex ante delle potenziali limitazioni alla libera circolazione delle merci. La restrizione relativa all’ubicazione, nella sua forma attuale, è stata notificata ed esaminata. La notifica di altre disposizioni che fanno mero riferimento alla restrizione relativa all’ubicazione, come sembra essere per l’obbligo di autorizzazione, non aggiungerebbero nulla alla realizzazione dello scopo della direttiva. Per analogia, secondo giurisprudenza consolidata, non vi è alcun obbligo, ai sensi della direttiva 98/34, di notificare un provvedimento nazionale «il quale riproduca o sostituisca, senza aggiungervi nuove specificazioni o integrazioni, regole tecniche (…) già debitamente notificate alla Commissione» “ conclude.

 

Anche in questo caso l’Avvocato Generale presenta le proprie conclusioni alla Corte di giustizia, proponendo in totale indipendenza la soluzione che a suo parere dev’essere data al problema.

Successivamente i giudici, e soltanto loro, deliberano sulla base di un progetto di sentenza steso dal giudice relatore. Ciascun giudice può proporre modifiche. La sentenza sarà pronunciata in pubblica udienza e trasmessa dal cancelliere al giudice nazionale, agli Stati membri e alle istituzioni interessate. nella foto Michal Bobek