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Stabilità 2017: parte da 100 milioni la gara per il SuperEnalotto

 

Nella bozza del testo della legge di Stabilità 2017 c’è anche  la previsione del Bando di gara per la concessione del SuperEnalotto, aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali.

 

Secondo quanto è in grado di anticipare Jamma.it “con il Bando si dovrà individuare una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria”.

La procedura sarà indetta alle seguenti condizioni essenziali: durata della concessione di nove anni, non rinnovabile; selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro; versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario; aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso.

Slitta intanto la presentazione della Legge di Bilancio alla Camera in attesa della ultime “limature” del testo da parte del Governo.

Di seguito il testo integrale del’articolo:

Art.79  (Gara Superenalotto)
1. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto deiprincipi di cui alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014,sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decretolegislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di queste attività è affidata a uno o più soggetti sceltimediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie.
Conseguentemente, in vista dellascadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, deigiochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata inconcessione aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione oraccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quellarichiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla
componente prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria,
nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettivaassunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;
d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso, ferma
restando lafacoltà della previsione espressa, negli atti di gara, di pratiche o rapporti negoziali aisensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per
prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione
dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco
secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque
eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f) e delle somme addebitate in
violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera d).
2. Al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggiodiretto del diritto d’uso della rete, tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restandoche il diritto d’uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.