Errore
  • Errore nel caricamento dei dati del feed

Legge di Bilancio ottiene la bollinatura della Ragioneria e va al Quirinale. Confermata asta Superenalotto

La legge di Bilancio, dopo la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è stata inviata al Quirinale. Il testo, che JAMMA è in grado di anticipare, è più asciutto passando, rispetto alle prime bozze circolate, da 122 a 104 articoli in tutto.Confermato il bando di gara per il Superenalotto. L’articolo 73 della manovra prevede infatti la ‘gara’ sul Superenalotto e ne fissa le modalità. La durata della concessione sarà rinnovabile e la base d’asta è fissata a 100 milioni.

 

Confermata anche l’introduzione, a partire dal 1 gennaio 2018, della lotteria dello scontrino. I criteri che disciplinano il contenuto dello scontrino per la partecipazione alla lotteria saranno definiti con decreto della Agenzia delle Entrate.

 

 

Le misure che interessano il settore

Art. 5
(Regime di cassa per i contribuenti in contabilità semplificata)
(omissis)
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l’articolo 18 è sostituito dal seguente:
“Art. 18.
(omissis)
(Contabilità semplificata per le imprese minori)
(omissis)
10. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.

Art. 67
(Misure antielusive e di contrasto all’evasione)
(omissis)
e) l’articolo 23 è sostituito dal seguente:
“Art. 23
Depositi fiscali di prodotti energetici
(omissis)
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all’estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell’acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all’esercente e che quest’ultimo trasmetta all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
7. La partecipazione all’estrazione a sorte di cui al comma 6 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest’ultima siano trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Art. 73
(Gara Superenalotto)
1. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei principi di cui alla Direttiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di queste attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
b) selezione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente prezzo, base d’asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
c) versamento del prezzo indicato nell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all’atto dell’aggiudicazione e della quota residua all’atto dell’effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario;
d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;
e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o rapporti negoziali consentiti ai sensi dell’articolo 2, Comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
e) facoltà per il concessionario aggiudicatario, di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
f) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza ed affidabilità, secondo il piano d’investimento che costituisce parte dell’offerta tecnica;
g) obbligo per il concessionario di versamento annuale all’erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera f) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).
2. Al fine di rendere effettiva l’assunzione del servizio del gioco da parte dell’aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall’articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d’uso della rete, tra il concessionario uscente e l’aggiudicatario, fermo restando che il diritto d’uso avrà termine alla scadenza della nuova concessione.

Art. 89.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative)
(omissis)
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, nell’anno finanziario 2017, provvede all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni.

Art. 104.
(Disposizioni diverse)
(omissis)
16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.