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Tar Bolzano, accolta istanza cautelare contro distanziometro

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione Autonoma di Bolzano ha accolto (tramite decreto) l’istanza cautelare presentata contro la Provincia Autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano (non costituito in giudizio), per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia anche mediante misure cautelari monocratiche: 

 

“dell’atto Prot. n. 7.1/73.09/611270 del 20.10.2017, notificato in data 26.10.2017 e non oggetto di esecuzione, di pronuncia di decadenza dell’autorizzazione ex art. 88, TULPS, alla raccolta di scommesse di cui all’articolo 38, comma 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, nell’esercizio sito in Bolzano (…) contenente l’ordine di restituzione della licenza e di chiusura dell’esercizio;

della comunicazione Prot. n. 7.1/73.09/370790, notificata in data 23.06.2017, di avvio del procedimento di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di scommesse di cui all’articolo 38, comma 2, del D.L. 4 luglio 2016, n. 223, nell’esercizio sito in Bolzano (…);

della comunicazione del Comune di Bolzano del 24.02.2017, indirizzata alla Provincia Autonoma di Bolzano, nota alla ricorrente solo perchè citata nel provvedimento di decadenza e nella comunicazione di avvio del procedimento di cui ai punti che precedono, con la quale l’Amministrazione Comunale ha comunicato che i locali commerciali siti in Bolzano (…) si collocherebbero ad una distanza inferiore ai 300 metri rispetto ai luoghi sensibili (…);

dell’elenco trasmesso dal Comune di Bolzano alla Provincia Autonoma di Bolzano con comunicazione Prot. n. 7.09/130145 del 28.02.2017, allegato da quest’ultima alla comunicazione di avvio del procedimento Prot. n. 7.1/73.09/370790, notificata alla ricorrente in data 23.06.2017;

di ogni altro e ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale, conseguente, connesso ed esecutivo, individuato ed individuabile, anche se non noti alla ricorrente”.

Il Tar “vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.; considerato che il provvedimento impugnato non ha ancora avuto esecuzione e che, nella specie, sussistono le condizioni per disporre l’accoglimento dell’istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio; accoglie l’istanza cautelare e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 28 novembre 2017, ore di rito”.